IL MINISTRO DEL TESORO
            DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  3  aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla
legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio;
  Visto  il  comma  4-quinquies  dell'articolo 2 della legge 5 agosto
1978,  n.  468, introdotto dall'art. 1, comma 2, della suddetta legge
n.  94,  il quale prevede, tra l'altro, che in apposito allegato allo
stato di previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite in
capitoli  e per l'entrata anche in articoli, ai fini della gestione e
della rendicontazione e che la ripartizione e' effettuata con decreto
del  Ministro  del  tesoroi'  del  bilancio  e  della  programmazione
economica d'intesa con le amministrazioni interessate;
  Visto   il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  sulla
individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della
ripetuta legge n. 94/1997;
  Visto  l'articolo  3, comma 1, del predetto decreto legislativo, il
quale  dispone che, contestualmente all'entrata in vigore della legge
di  approvazione del bilancio, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le
amministrazioni   interessate,   provvede   a   ripartire  le  unita'
previsionali  di  base  in  capitoli,  ai fini della gestione e della
rendicontazione;
  Visto   il   proprio  decreto  27  dicembre  1997,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  258 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31
dicembre  1997,  con  il quale nello stato di previsione dell'entrata
(tabella  n.  1)  e  negli  stati di previsione dei Ministeri e delle
amministrazioni  autonome (tabelle da n. 2 a n. 20) e' stata disposta
la   ripartizione,   per   l'anno   finanziario  1998,  delle  unita'
previsionali  di  base in capitoli e per l'entrata anche in articoli,
ai fini della gestione e della rendicontazione;
  Vista   la   legge   di   approvazione   delle   disposizioni   per
l'assestamento   del   bilancio  dello  Stato  e  dei  bilanci  delle
amministrazioni autonome per l'anno finanziano 1998;
  Considerato  che  ai  fini della gestione e della rendicontazione -
come  avvenuto  per  il  bilancio  di  previsione  e  con le medesime
modalita'  -  occorre  far luogo alla ripartizione nei capitoli e per
l'entrata anche negli articoli delle variazioni apportate alle unita'
previsionali   di   base   dalla   predetta   legge  di  approvazione
dell'assestamento 1998;
  Ritenuta   la  necessita'  di  disporre  la  suddetta  ripartizione
conformemente ai contenuti degli allegati tecnici che hanno
  accompagnato   i   vari   stati   di  previsione  nel  progetto  di
  assestamento; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453;
                              Decreta:
  Ai  fini  della  gestione  e  della rendicontazione, nello stato di
previsione  dell'entrata  (tabella  n. 1) e negli stati di previsione
dei  Ministeri e delle amministrazioni autonome (tabelle da n. 2 a n.
20), la ripartizione, per l'anno finanziario 1998, nei capitoli e per
l'entrata   anche   negli  articoli,  delle  variazioni  alle  unita'
previsionali di base e' quella risultante dall'allegato documento che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  Il   decreto   viene   comunicato   alla   Corte  dei  conti,  alle
amministrazioni  interessate  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 1998
                                                  Il Ministro: CIAMPI

      ---->     vedere testo da pag. 6 a pag. 95 del S.O.    <----

     ---->     vedere testo da pag. 96 a pag. 186 del S.O.    <----

     ---->     vedere testo da pag. 187 a pag. 279 del S.O.    <----